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Statuto

S T A T U T O
DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA



Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede - Durata
  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato "Società Ligure di Storia Patria", con sede in Genova, associazione fondata il 22 novembre 1857, riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898 n. 229, ritornata all'autonomia in forza dell'art.2 D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 245. La associazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e acon­fessionale.
  2. Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispon­denza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. La associazione ha sede legale nel comune di Genova, attualmente in Piazza Giacomo Matteotti 5 (Palazzo Ducale).

    Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Co¬mune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  4. La associazione è costituita senza limitazioni di durata.Inizio
Art. 2 – Finalità e Attività

La associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva, dell’attività di interesse generale di cui all'art. 5 lette­ra F del D. Lgs. 117/2017, consistente nella l’indagine delle me­morie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone perciò di considerare attentamente le testimonianze del passato che a quell'oggetto si riferiscono; curando la conserva­zione e la illustrazione dei monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache, onde riceve maggior lume e sicurezza di prove la storica verità; traendo dagli archivi pub­blici e privati quei tesori di patria erudizione che vi giacciono ancora inesplorati o negletti; dando insomma, quanto più le ven­ga fatto, incitamento allo studio d'ogni notizia civile ed econo­mica, religiosa, letteraria ed artistica, così del popolo nostro co­me d'altri d'Italia, o di terre lontane, che con esso abbiano avuto attinenza o relazione, nell'ambito della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al­l'art. 1 comma b del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, per il perseguimento di utilità sociale.

L'attività sociale comprende anche quella relativa alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione delle cose di interesse numi­smatico, con particolare attenzione alla monetazione della Re­pubblica di Genova e delle zecche Liguri, affidata alle cure dei soci già appartenenti al Circolo Numismatico Ligure "Corrado Astengo" confluito nell’associazione a seguito della deliberazio­ne assunta in data 19 dicembre 1964, come sezione autonoma.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, fatta eccezione per quelle direttamente connesse.

La Società non ha fine alcuno di lucro e tutte le cariche sociali, in quanto tali, non sono retribuite.

Per il perseguimento dei propri scopi, la associazione potrà ade­rire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conse­guimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da par­te di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.Inizio

Art. 3 – Patrimonio
  • Il patrimonio è costituito da:
    1. beni mobili e immobili che pervengano o perverran­no a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
    2. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità del­l’Ente, espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
    3. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comun­que destinati alle finalità istituzionali;
    4. parte non utilizzata delle rendite che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
    5. contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
    6. avanzi di amministrazione.
  • Le entrate della Società sono costituite dalle rendite dei capi­tali investiti; dalle quote dei soci ordinari, da contributi elargiti da enti pubblici e da privati; da ogni altro provento di qualsiasi natura. Le entrate di cui sopra sono tutte volte al raggiungimento dello scopo sociale.Inizio
Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
  1. La associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio della Società comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti­lizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'e­sclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, co­munque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, ade­renti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri compo­nenti degli organi sociali.Inizio
Art. 5 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è de­voluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con delibera del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fonda­zione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inol­trare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le di­sposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in dif­formità dal parere sono nulli.Inizio

Art. 6 – Soci Ordinari

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Asso­ciazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Appartengono alla Società, in qualità di soci ordinari, le persone ed enti che chiedano di esservi ammessi con domanda all’Orga­no Amministrativo mediante istanza, controfirmata da due soci, che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Assemblea.

In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli as­sociati.

Ciascun socio paga annualmente, entro il mese di marzo la quota sociale stabilita dall'Assemblea e, se in regola con tale pagamen­to, esercita tutti i diritti sociali.

Il socio in arretrato di numero due quote sociali si intende dimis­sionario.Inizio

Art. 7 – Soci Onorari
È istituita una categoria di soci onorari, nella quale, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere accolti, per deliberazio­ne dell'Assemblea, quelle persone e quegli enti che si saranno re­si particolarmente benemeriti verso la Società nei fini suoi pro­pri. Inizio
Art. 8 – Soci Corrispondenti

È istituita una categoria di soci corrispondenti, da nominare con la procedura di cui all'art. 7, fra le persone residenti fuori d'Italia che, in qualsiasi modo, giovino alle attività e al raggiungimento degli scopi sociali. Inizio

Art. 9 – Diritti dei soci

La Società non dispone limitazioni con riferimento alle condi­zioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in rela­zione all’ammissione di nuovi associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci onorari e i soci corrispondenti godono di tutti i diritti spet­tanti ai soci ordinari, senza obbligo di corresponsione di alcuna quota.

I soci hanno diritto:

  1. di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dalla Società Ligure di Storia Patria ovunque si svolgano;
  2. di godere dei servizi predisposti;
  3. di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo entro i limiti del presente statuto.
  4. di esaminare i libri sociali.

È tassativamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vi­ta associativa. Inizio

Art. 10 – Organi della Associazione

Sono organi della Società:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Organo di controllo (eventuale)
  4. Il Revisore legale dei Conti (eventuale);
  5. il Collegio dei Probiviri. Inizio
Art.  11 – Assemblea

Compete all'Assemblea ogni decisione riguardante la vita della Società; l'ammissione dei soci; la nomina delle cariche sociali; i mutamenti statutari; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio annuale e quanto altro per legge o per il presente Statuto è ad essa riservato.

L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dai soci onorari e corri­spondenti.

Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nel primo e nell'ulti­mo trimestre. Si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando è richiesto da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

È convocata mediante comunicazione scritta spedita in via ordi­naria almeno quindici giorni prima a tutti i soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dall'albo sociale, contenente l'indica­zione delle materie all'ordine del giorno.

È validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dei soci onorari e corrispondenti e in seconda convoca­zione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi di cui al successivo art. l3. I soci intervengono all'assemblea soltanto di persona, con esclusione della facoltà di delega, per cui resta valido il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, Cod. Civ. Gli Enti intervengono a mezzo di un proprio rappresentante.

Presso la sede sociale verrà affissa copia delle deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti per un periodo di venti giorni da ciascu­na data di approvazione. Inizio

Art. 12 – Assemblea Ordinaria

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel primo trimestre di ogni anno, è demandata, sentita la relazione dell’eventuale Organo di Controllo, l’approvazione del conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno, è demandata l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale con inizio al primo gennaio successivo, nonché la determinazione dell'ammontare della quota sociale annua. Nel caso che l'assemblea non provveda, rimane ferma, per quello successivo, la misura fissata per l'esercizio in corso. L'Assem­blea provvede inoltre al rinnovo dei componenti delle cariche previste, quando esse vengano a scadere per compiuto triennio. Inizio

Art. 13 – Deliberazioni particolari

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'assem­blea deve essere convocata con comunicazione spedita almeno venti giorni prima e con invio, nel medesimo termine, al domici­lio dei soci del testo delle modifiche proposte. In tal caso, fermo quanto sopra stabilito per quel che attiene alle riunioni in prima convocazione, l'assemblea, nel caso si riunisca in seconda con­vocazione, è validamente costituita solo con l'intervento di alme­no un terzo dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quo­te sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti e delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzio­ne del patrimonio è sempre necessario il voto favorevole di al­meno tre quarti dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti. Inizio

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione e al rag­giungimento dei fini culturali della Società.

È composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e dodici Con­siglieri eletti dall'Assemblea per un triennio.

Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione verbale o con altro mezzo anche senza l'osser­vanza del detto preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide intervenendo la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.Inizio

Art. 15 – Elezioni dei componenti del consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assem­blea a schede segrete, attraverso successive e separate elezioni: la prima per la nomina del Presidente, la seconda dei Vicepresi­denti, la terza dei Consiglieri e la quarta dei Probiviri. Risultano eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi e in caso di parità il più anziano per appartenenza alla Società.

In caso di vacanza da uno fino a sette componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, nella sua prima riunione, provvede alle necessarie sostituzioni ed il nuovo od i nuovi eletti scadono in­sieme con gli altri componenti in carica all'atto della nomina.

In caso di vacanza di più di sette dei suoi componenti, il Consi­glio Direttivo decade automaticamente e l'Assemblea provvede a rinnovarlo integralmente.Inizio

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confron­ti dei terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuitogli è generale. Le limitazio­ni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Di­rettivo; sottoscrive gli atti di ufficio e tutti gli altri che costitui­scono obbligazioni per la Società di qualunque natura; può pren­dere deliberazioni urgenti riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica.Inizio

Art. 17 – I Vice Presidenti

I Vicepresidenti, in ordine di anzianità per appartenenza alla Società, suppliscono il Presidente in caso di vacanza o impedi­mento.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, svolgono le funzioni proprie del Presidente che egli, di volta in volta, riten­ga di delegare ad uno di essi o ad entrambi congiuntamente.Inizio

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue fun­zioni; compila i processi verbali delle Assemblee e delle riu­nioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ordi­naria; alla conservazione dell'archivio sociale e alla pubblica­zione degli atti della Società. Un Vicesegretario, scelto fra i so­ci, lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo.Inizio

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dei soci e di ogni altro provento della Società; paga le spese stanziate in preventivo o deliberate straordinariamente dall'Assemblea dietro mandato firmato dal Presidente; tiene i libri contabili e compila il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio annuale da presentarsi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell’Assemblea.Inizio

Art. 20 – Il Bibliotecario

Il Bibliotecario ha la cura della biblioteca sociale; ne assicura la conservazione ed il buon andamento e provvede affinché siano tenuti a disposizione dei frequentatori i cataloghi delle opere che la compongono, dei giornali e delle riviste. Tiene ag­giornati i cataloghi con i nuovi acquisti e i doni ricevuti, con indicazione, per quest'ultimi, del nome dei donatori.

Può rilasciare libri e riviste a prestito a domicilio, per un perio­do limitato e secondo le norme da emanarsi dal Consiglio Di­rettivo in apposito regolamento, soltanto ai soci ordinari, in re­gola col pagamento delle quote sociali, nonché ai soci onorari e corrispondenti con la precisazione che non possono però pre­starsi a domicilio: dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geo­grafiche e simili; manoscritti; opere a qualsivoglia titolo pre­ziose o rare; opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di reda­zione o siano di uso frequente o bisognose di restauro; opere lasciate in deposito. Inizio

Art. 21 – Organo di Controllo (eventuale)

Nell’ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti dimensionali di cui all’articolo 30, comma 2, del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di euro 110.000, 00; entrate di euro 220.000,00; numero 5 dipendenti occupati in media du­rante l’esercizio) l’associazione avrà l’obbligo di dotarsi di un Organo di Controllo.

In tal caso entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

  1. L’organo di controllo sarà monocratico, in con­formità a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
  2. Al soggetto chiamato a far parte dell’organo di controllo si applicherà l’art. 2399 del codice civile.
  3. Egli dovrà essere scelto tra le categorie di sogget­ti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile.
  4. L’organo di controllo vigilerà sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del de­creto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, anche sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
  5. L’organo di controllo eserciterà inoltre il control­lo contabile, in tutti i casi in cui non sia obbligatoria la presenza di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti della as­sociazione.
  6. L’organo di controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so­ciale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti­coli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.
  7. L’organo di controllo attesterà che il bilancio so­ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  8. Il soggetto chiamato a far parte dell’organo di controllo avrà facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, potrà chiedere agli ammi­nistratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su de­terminati atti.Inizio
Art. 22 – Revisore legale dei conti (eventuale)

Nell’ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti dimensionali di cui all’articolo 31 del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di euro 1.100.000,00; entrate di euro 2.200.000,00; numero 12 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) l’associazione avrà l’obbligo di dotarsi di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nel­l’apposito registro.Inizio

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci dall'Assemblea dei soci. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide delle que­stioni di sua competenza a maggioranza assoluta. La carica è in­compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio potrà redigere un regolamento, da sottoporre al Con­siglio Direttivo e alla Assemblea, con norme di procedura ispira­te ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e con norme riguardanti il funzionamento.Inizio

Art. 24 – Compiti del Collegio dei probiviri.

Ogni socio ha l’obbligo di adire in via compromissoria il Colle­gio dei Probiviri:

  1. per qualsiasi controversia nascente nei confronti dell'associazio­ne o dei soci o per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto ed eventuale regolamento di attuazione;
  2. per qualsiasi controversia inerente l’esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri di socio;
  3. per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci limitatamente ai rapporti associativi.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa e sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari e può irrogare al socio le seguenti sanzioni disci­plinari, a seconda della gravità delle violazioni commesse:

  1. il richiamo scritto;
  2. la sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un periodo massimo di sei mesi;
  3. la esclusione.Inizio
Art. 25 – Pubblicazioni sociali

È compito del Consiglio Direttivo soprintendere alla pubblica­zione degli atti della Società.

Qualunque proposta di pubblicazione deve essere sottoposta al Consiglio per le opportune decisioni.

Ai soci ordinari in regola col versamento della quota sociale, nonché ai soci onorari e corrispondenti competono i volumi degli Atti sociali degli anni di appartenenza alla Società.Inizio

Art. 26 – Bilancio d’esercizio
  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in confor­mità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. In particolare, qua­lora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della associazione siano inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
  3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modu­listica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politi­che sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
  4. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di previsione per l'anno suc­cessivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno pre­cedente.
  5. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito pre­visti dal D. Lgs. 117/2017.
  6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere seconda­rio e strumentale delle eventuali attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.Inizio
Art. 27 – Disposizione Transitoria
  1. Non sono suscettibili di immediata applicazione le disposi­zioni del presente statuto che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi.
  2. La disciplina fiscale attualmente vigente per le Organizza­zioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) rimarrà in vi­gore sino a quando non troveranno applicazione le nuove di­sposizioni recate dal titolo X del D.Lgs. 117/2017 e comun­que non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore.
  3. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore continueranno ad applicarsi tutte quelle disposizioni statutarie previgenti rese necessarie ai fini dell’iscrizione della associazione nei Registri Onlus.
  4. Le norme statutarie previgenti rese necessarie ai fini dell’i­scrizione della associazione nei Registri Onlus, perderanno efficacia a decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.Inizio
Art. 28 – Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimen­to alla disciplina vigente in materia ed in particolare dal Codi­ce del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117).Inizio

IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:

STEFANO GARDINI

ALDO FRECCERI

UGO BECHINI NOTARO

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